Art. 2

Aree operative, riservate e con esigenze analoghe

In vigore dal 26 apr 2001
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe: a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di "opera destinata alla difesa militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attività coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attività di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attività di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attività istituzionali a carattere riservato; b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorchè collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.
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