Art. 5

Servizio di prevenzione e protezione

In vigore dal 26 apr 2001
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, è organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.
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