Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione
In vigore dal 26 apr 2001
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, è organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2001-02-06;110#art-5