Art. 3
Vigilanza
In vigore dal 26 apr 2001
1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli , è effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2001-02-06;110#art-3