Art. 1
Edifici, strutture e mezzi
In vigore dal 26 apr 2001
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I Ministri del lavoro
e della previdenza sociale,
della sanità e per la funzione pubblica
Visto l', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello Stato a tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza ambientale, della protezione civile e pubblico soccorso in concorso con le altre istituzioni dello Stato, nonché l'obbligo istituzionale dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e immediata;
Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali comporta il dovere del personale rispettivamente incaricato di operare con tempestività ed efficacia anche in condizioni di emergenza ed alto rischio;
Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'amministrazione forestale;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, nè l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.
3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2001-02-06;110#art-1