Art. 4
4 / 7Valutazione dei rischi
In vigore dal 26 apr 2001
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli il datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell' medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2001-02-06;110#art-4