Art. 4
Procedure generali di nomina
In vigore dal 22 apr 2001
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli ;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli ;
c) in base alle preferenze di cui all'.
2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli .
4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-01-25;104#art-4