Art. 1
Partecipazione alle commissioni
In vigore dal 22 apr 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stata demandata al Ministero della pubblica istruzione la potestà regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli ; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l' della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto, inoltre, l', comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
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Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-01-25;104#art-1