Art. 2
Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
In vigore dal 22 apr 2001
Modalità e termini dell'affidamento delle materie
ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-01-25;104#art-2