Art. 6
Criteri di nomina dei commissari esterni
In vigore dal 22 apr 2001
1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:
a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
1) per la materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
6. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
Storico versioni
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