Art. 10
Preferenze a parità di condizioni
In vigore dal 22 apr 2001
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli , a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-01-25;104#art-10