Art. 12

Impedimento ad espletare l'incarico

In vigore dal 22 apr 2001
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. 3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-01-25;104#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo