Art. 8
Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni
In vigore dal 22 apr 2001
1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa:
c) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
d) d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
e) nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
g) nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:
a) alle fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all', primo comma, lettera d);
b) alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all', primo comma, lettera d), e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
c) alle fasi territoriali di cui alle lettere d), e), f), g) del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all', primo comma, lettera d), i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
d) alla fase territoriale di cui alla lettera g) del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all', primo comma, lettera e), tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Storico versioni
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