Capo II

Art. 9

Attività esterna

In vigore dal 5 giu 2001
1. Fermi restando gli obblighi di servizio, ai fini di sviluppo professionale e perfezionamento musicale, agli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento di attività lavorativa esterna, previa esplicita autorizzazione del Direttore Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di un suo delegato, sentito il parere del maestro direttore.
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