Capo I

Art. 5

Impiego della banda musicale fuori sede

In vigore dal 5 giu 2001
1. Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della banda musicale avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; in casi eccezionali, quando ricorrano particolari esigenze e comunque su motivata istanza, il citato personale può essere autorizzato dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, previo parere del maestro direttore, a recarsi fuori sede in forma individuale. 2. Nel caso in cui l'impiego della banda musicale sia autorizzato con onere a carico dell'ente richiedente, fermo restando quanto previsto dall', comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si applicano le disposizioni per i servizi a pagamento previste dal Capo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417. 3. L'ente richiedente è tenuto a fornire la massima collaborazione per l'individuazione di strutture idonee all'alloggio e alla ristorazione del personale della banda musicale tenendo conto anche dell'orario della programmazione delle manifestazioni. 4. Costituiscono, in ogni caso, oneri a carico dell'ente richiedente l'allestimento del palco e di ogni altra eventuale struttura necessaria alle esigenze acustiche del concerto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti della S.I.A.E. 5. Il palco allestito per l'esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, deve essere adeguatamente illuminato ed avere le seguenti misure: frontale di mt 14 e profondità di mt 12. 6. In ogni caso le caratteristiche della struttura, anche in relazione alle esigenze acustiche, dovranno essere concordate dall'ente richiedente con il rappresentante dell'Amministrazione.
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