Capo II

Art. 6

Compiti ed attribuzioni del maestro direttore

In vigore dal 5 giu 2001
1. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità. 2. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettantigli è attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica. 3. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei contronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità tecnica a svolgere i precipui compiti d'istituto. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola Tecnica i casi di presunta inidoneità fisica, per i conseguenti provvedimenti. 4. Il maestro direttore fissa settimanalmente il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione. 5. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione, nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda. 6. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi degli orchestrali utili elementi di valutazione per la compilazione dei singoli documenti. 7. Il maestro direttore esprime il proprio parere sull'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, del personale della banda musicale non idoneo permanentemente in modo parziale ai servizi d'istituto, in relazione alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
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