Capo I
Art. 1
Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato
In vigore dal 5 giu 2001
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente l'attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Ritenuta la necessità di dover procedere, ai sensi dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, all'adozione del regolamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato
1. La banda musicale della Polizia di Stato, in quanto complesso organico, è posto per l'impiego alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Il personale appartenente alla banda musicale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2001-01-15;184#art-1