Capo III

Art. 11

Archivio

In vigore dal 5 giu 2001
1. L'archivio della banda musicale è composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai maestri succedutisi nella direzione della banda musicale della Polizia di Stato. 2. Detti brani devono essere elencati in apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio. 3. Fanno, inoltre, parte dell'archivio, le registrazioni in video ed in audio di brani musicali nonché il materiale hardware e software di cui l'archivio dispone. Anche di tali beni deve essere tenuta nota in apposito registro.
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Archivio (Art. 11 Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo