Capo III

Art. 13

Fornitura e collaudo del materiale

In vigore dal 5 giu 2001
1. La fornitura degli strumenti, delle partiture, dei leggii e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della banda musicale è richiesta su proposta del maestro direttore. 2. La commissione di collaudo è costituita a norma dell'articolo 26, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
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