Capo III

Art. 14

Assegnazione di strumenti in uso individuale

In vigore dal 5 giu 2001
1. Gli strumenti musicali forniti ai singoli orchestrali si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio. 2. Gli orchestrali sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.
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