Art. 6

Variazione del canone

In vigore dal 12 nov 2000
1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalità previste per la prima richiesta. 2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.
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Variazione del canone (Art. 6 Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.) — Testo vigente | Portale Normativo