Art. 10

Cessazione del contributo

In vigore dal 12 nov 2000
1. La concessione del contributo termina automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) cessazione di funzioni dalla sede; b) scadenza naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga; c) aumento dell'indennità personale (per variazione del coefficiente di sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che riconduca il canone di locazione al di sotto della soglia di diritto; d) diminuzione del canone di locazione al di sotto della soglia di diritto.
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