Art. 10
Cessazione del contributo
In vigore dal 12 nov 2000
1. La concessione del contributo termina automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) cessazione di funzioni dalla sede;
b) scadenza naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga;
c) aumento dell'indennità personale (per variazione del coefficiente di sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che riconduca il canone di locazione al di sotto della soglia di diritto;
d) diminuzione del canone di locazione al di sotto della soglia
di diritto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2000-09-11;307#art-10