Art. 9

Pagamenti anticipati del canone

In vigore dal 12 nov 2000
1. Per il pagamento di canoni anticipati, il capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare trasmette la richiesta del dipendente allegando una dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o più anni. L'amministrazione potrà concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità personale.
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