Art. 8

Alloggio in albergo o residence

In vigore dal 12 nov 2000
1. Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per "canone di locazione" si intenderà la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali. 2. Il contributo avrà decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo per eccezionali circostanze su parere motivato del capo della rappresentanza diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare. 3. Il capo della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovrà in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in albergo. 4. Laddove l'alloggio in residence sottenda un contratto e non dia luogo a fatturazione commerciale, esso sarà considerato come locazione d'appartamento.
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Alloggio in albergo o residence (Art. 8 Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.) — Testo vigente | Portale Normativo