Art. 11
V a l u t a
In vigore dal 12 nov 2000
1. Il contributo è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio.
2. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa, esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2000-09-11;307#art-11