Art. 11

V a l u t a

In vigore dal 12 nov 2000
1. Il contributo è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio. 2. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa, esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
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