Art. 6
6 / 12Variazione del canone
In vigore dal 12 nov 2000
1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalità previste per la prima richiesta.
2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2000-09-11;307#art-6