Art. 6 · Variazione del canone

Art. 6

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Variazione del canone

In vigore dal 12 nov 2000
1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalità previste per la prima richiesta. 2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.
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