Art. 5

Società interbancaria per l'automazione

In vigore dal 17 ott 2000
1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, dai soggetti indicati nell'. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita. 3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all', nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilità informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonché di attuazione dell', comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo del centro operativo sulla regolarità e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.
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