Art. 2

Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito

In vigore dal 17 ott 2000
1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarità ivi incardinati: a) banche; b) poste italiane S.p.a.; c) società fiduciarie; d) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; e) agenti di cambio; f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV); h) società Monte titoli S.p.a.; i) intermediari di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; l) intermediari individuati ai sensi dell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
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