Art. 6
Obblighi di riservatezza
In vigore dal 17 ott 2000
1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi informativi acquisiti ai sensi dell', comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizzazione e dalla diffusione degli elementi informativi stessi.
2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, il centro operativo deve conservare memoria dell'autorità richiedente, della data in cui la richiesta è pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovrà essere conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorità richiedente, nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura.
3. Il responsabile del centro operativo segnala alle autorità competenti per i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché alle autorità preposte alla vigilanza di settore, eventuali irregolarità rilevate nella tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei soggetti indicati nell'.
4. Le autorità indicate al comma 3 informano il responsabile del centro operativo di eventuali anomalie rilevanti per il funzionamento del centro operativo stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni di controllo.
5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le richieste pervenute dal centro operativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-6