Art. 2
2 / 10Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito
In vigore dal 17 ott 2000
1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarità ivi incardinati:
a) banche;
b) poste italiane S.p.a.;
c) società fiduciarie;
d) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV);
h) società Monte titoli S.p.a.;
i) intermediari di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
l) intermediari individuati ai sensi dell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-2