Art. 1
Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito
In vigore dal 17 ott 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una prima stesura del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento;
Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26 giugno 2000;
Considerato che gli elementi identificativi dei soggetti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio è tenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.;
Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, allo stato attuale della tecnologia, può essere realizzata con maggiore efficienza ed economicità attraverso la istituzione di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
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Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito
1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all' possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini del presente regolamento, per "rapporti di conto o di deposito" si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonché ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attività patrimoniale della clientela. Il termine "deposito" non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.
3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-1