Art. 4
Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe
In vigore dal 17 ott 2000
1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.
2. Le richieste possono essere avanzate:
a) dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale;
d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza;
e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorità richiedente della necessità di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni.
4. Le modalità di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all', comma 1, nonché le modalità delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'.
5. Le autorità procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge.
6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell', comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-4