Art. 9
Criteri procedurali e misure di sicurezza
In vigore dal 17 ott 2000
1. I soggetti di cui all', comma 2, si dotano del programma informatico necessario per l'invio delle richieste di accertamento e la ricezione delle relative risposte per il tramite del centro operativo.
2. Il flusso delle informazioni tra le autorità richiedenti ed il centro operativo avviene tramite interconnessioni informatiche compatibili.
3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all' avviene attraverso apposita rete di interconnessione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della convenzione di cui al precedente , comma 4.
4. La protezione e la riservatezza delle informazioni in transito sulla rete di cui al comma 3 è assicurata mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A. secondo i seguenti criteri:
a) la sicurezza logica o applicativa è assicurata mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
b) la sicurezza fisica è assicurata da meccanismi anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli utenti, nonché da tutte le altre misure di sicurezza richieste per la tutela dei dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
c) la sicurezza organizzativa è realizzata dalla S.I.A. in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-08-04;269#art-9