Art. 5
Oneri sostenuti dalle banche
In vigore dal 2 giu 2000
1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione è riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione una tantum per le spese amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare dell'operazione rinegoziata.
2. Per gli oneri finanziari è riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sarà corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-13;125#art-5