Art. 5

Oneri sostenuti dalle banche

In vigore dal 2 giu 2000
1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione è riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione una tantum per le spese amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare dell'operazione rinegoziata. 2. Per gli oneri finanziari è riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sarà corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-13;125#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo