Art. 4

Tasso di interesse

In vigore dal 2 giu 2000
1. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all' della legge n. 35 del 1995 non può essere superiore al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula dell'atto di rinegoziazione, maggiorato di un punto percentuale. 2. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all' della legge n. 35 del 1995 non può essere superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni della specie di durata oltre i diciotto mesi con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, relativo al mese di stipula dell'atto di rinegoziazione. 3. Il tasso d'interesse a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è ridotto all'1,5% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento. 4. Il contributo agli interessi è pari alla differenza tra la rata del finanziamento calcolata al tasso applicato all'operazione rinegoziata e la rata calcolata al tasso dell'1,5%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi.
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