Art. 8
Estinzione delle obbligazioni
In vigore dal 2 giu 2000
1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei muti stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento è equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non può comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
p. Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
Barberi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 38
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-13;125#art-8