Art. 3
Durata dell'operazione rinegoziata
In vigore dal 2 giu 2000
1. L'operazione finanziaria rinegoziata ha durata di dieci anni, di cui tre di preammortamento, a decorrere dalla data di rinegoziazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-13;125#art-3