Art. 1

Soggetti beneficiari

In vigore dal 2 giu 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti, in particolare, gli della predetta legge n. 35 del 1995 e l'articolo 3-quinquies, inserito con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevedono: un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione nonché ai proprietari degli impianti e degli immobili distrutti o danneggiati, destinanti all'esercizio dell'impresa; una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068; Visto l'articolo 4-quinquies della predetta legge n. 438 del 1995 come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, comma 1, il quale prevede: che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli della citata legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli; che il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti è ridotto all'1,5 per cento del valore nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle disponibilità dei fondi di cui agli stessi articoli; che alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni; che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono disciplinate le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000 (parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 42752 del 12 aprile 2000); Adotta il seguente regolamento: . Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-quinquies della legge n. 226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies della legge n. 438 del 1995, che rinegoziano con l'istituto mutuante, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, le operazioni finanziarie già stipulate ai tassi d'interesse allora vigenti.
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