Art. 7
Procedimento di rinegoziazione
In vigore dal 2 giu 2000
1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non è ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali è già avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.
2. Le banche ed i soggetti beneficiari formalizzano la rinegoziazione indicando i singoli valori dell'importo dell'operazione rinegoziata. Le banche elaborano, altresì, nuovi piani di ammortamento regolati ai tassi di cui all' e per la durata di cui all'.
3. Le banche trasmettono al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa l'atto aggiuntivo corredato dei relativi piani di ammortamento.
4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni secondo le nuove misure, dandone comunicazione alla banca interessata.
5. Le banche provvedono a dare tempestiva comunicazione ai mutuatari della possibilità di usufruire del beneficio della rinegoziazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-13;125#art-7