Art. 8
Provvedimento di concessione
In vigore dal 1 set 2000
1. Il provvedimento di concessione contiene:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti;
b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.
2. In caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità deve essere richiesta una nuova concessione.
3. Il provvedimento di concessione è comunicato all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-8