Art. 11

Sorveglianza

In vigore dal 1 set 2000
1. I fabbricanti che utilizzano la procedura di conformità metrologica sono sottoposti a sorveglianza. 2. La sorveglianza ha lo scopo di verificare che il fabbricante adempia agli obblighi impostigli dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del sistema di garanzia della qualità ed al suo mantenimento in efficienza, nonché, di accertare le eventuali violazioni di cui all'. 3. La sorveglianza è esercitata dalla camera di commercio concedente, non solo attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate, ferma restando la vigilanza sui fabbricanti esercitata dalle autorità territorialmente competenti. 4. L'organismo di certificazione, in occasione di verifiche ispettive, ovvero, la camera di commercio, in occasione di controlli metrologici, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata. 5. Il fabbricante ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento, fornendo tutte le informazioni necessarie, nonché, in particolare: la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità; la documentazione tecnica; i verbali relativi al sistema di garanzia della qualità quali, ad esempio, i rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione indicato nel provvedimento di concessione, nonché quelli relativi alle prove e alle tarature effettuate.
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