Art. 12
Sospensione e revoca della concessione
In vigore dal 1 set 2000
1. La concessione di conformità metrologica è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
a) il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto dall'organismo di certificazione, o dalla camera di commercio, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;
b) il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione ovvero il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
c) le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti risultano apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.
La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata la concessione.
2. La concessione viene altresì revocata per ripetute violazioni.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dalle camere di commercio concedenti, sentito il fabbricante, contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
4. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio e all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio che ha adottato il provvedimento.
5. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte della camera di commercio competente per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-12