Art. 10

Adempimenti del fabbricante

In vigore dal 1 set 2000
1. Il fabbricante appone su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verifica prima dell'Ufficio centrale metrico, ovvero ai requisiti metrologici regolamentari, i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornisce una dichiarazione scritta di conformità metrologica secondo il modello fissato, per la categoria di strumenti interessata, da apposito provvedimento della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.
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Adempimenti del fabbricante (Art. 10 Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.) — Testo vigente | Portale Normativo