Art. 10
Adempimenti del fabbricante
In vigore dal 1 set 2000
1. Il fabbricante appone su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verifica prima dell'Ufficio centrale metrico, ovvero ai requisiti metrologici regolamentari, i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornisce una dichiarazione scritta di conformità metrologica secondo il modello fissato, per la categoria di strumenti interessata, da apposito provvedimento della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-10