Art. 4
Adeguamento delle tolleranze
In vigore dal 1 set 2000
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonché all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-4