Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 set 2000
1. Il presente regolamento disciplina unicamente la verifica prima degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualità e secondo la procedura della dichiarazione di conformità metrologica, in applicazione delle disposizioni di cui all', comma 2, e all'articolo 22, comma 1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio 1991, n. 236.
2. Restano immutate le disposizioni sul controllo metrologico CEE, ivi compresa la verificazione prima CEE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 71/316.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-2