Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 set 2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli del precitato testo unico della legge 29 luglio 1991, n. 236, prevedono che mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme di esecuzione della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14 gennaio 1998;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 20 luglio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "testo unico": il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
d) per "verificazione prima": la verificazione cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell'immissione in commercio;
e) per "legalizzazione": l'apposizione dei bolli metrologici a seguito dell'esito positivo della verificazione prima;
f) per "concessione di conformità metrologica": l'attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima;
g) per "errori massimi tollerati" di uno strumento di misura: i valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari nella verificazione dello strumento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-1