Art. 3
Errori massimi tollerati
In vigore dal 1 set 2000
1. Nella verificazione dei misuratori o contatori volumetrici e dei relativi complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi strumenti di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736.
2. Nella verificazione dei misuratori o contatori di gas del tipo a pareti deformabili, a pistoni rotanti o a turbina si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi misuratori di gas di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, modificato con decreto ministeriale 9 settembre 1983.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-3