Art. 4 · Adeguamento delle tolleranze

Art. 4

4 / 13

Adeguamento delle tolleranze

In vigore dal 1 set 2000
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonché all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-4