Art. 6

Revoca delle agevolazioni

In vigore dal 27 mag 2000
1. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti imputabili all'operatore richiedente e non sanabili, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni", del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito. 2. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti non imputabili all'operatore richiedente, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni" del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione. 3. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, la Simest è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-6

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