Art. 4
Modalità di erogazione
In vigore dal 25 mag 2000
1. Il contributo agli interessi è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Esso è erogato, in lire o in euro, all'operatore richiedente direttamente o tramite il soggetto finanziatore, non oltre trenta giorni dal completamento della documentazione necessaria.
2. L'intervento agevolativo decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento semprechè sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della società o impresa all'estero, siano stati effettuati da parte dell'operatore richiedente i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio acquisita nella società o impresa all'estero e sia stata trasmessa la necessaria documentazione. Tali versamenti o apporti sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
3. In caso di acquisizione di quote di capitale di rischio con apporti di natura non finanziaria l'operatore richiedente deve produrre, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità e la congruità, una perizia giurata o una valutazione di una società specializzata. La SIMEST può disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo è a carico dell'operatore.
4. L'erogazione del contributo in conto interessi, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2 del presente articolo, avviene in più quote sulla base delle rate di interessi, previste dal piano di ammortamento del finanziamento, pagate dall'operatore richiedente.
5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, il tasso d'interesse e le altre condizioni alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra l'operatore richiedente ed il soggetto finanziatore.
6. Il controvalore in lire o in euro dei versamenti o apporti oggetto del finanziamento è calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato, ai sensi dell' della citata legge n. 312/1993 ed eventuali successive modificazioni, alla data in cui i versamenti o apporti sono effettuati. In caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo , comma 1, il controvalore in lire o euro è dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per i versamenti o apporti successivi al 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunità europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione euro/lira irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo, in base al predetto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-4