Art. 7

Controlli

In vigore dal 25 mag 2000
1. Il "Comitato agevolazioni" può disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni ai sensi del presente decreto. 2. A tal fine il "Comitato agevolazioni", fatto salvo quanto previsto all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, stabilisce i criteri, i termini e le modalità dei controlli, i requisiti dei soggetti preposti a tale attività comprese le cause di incompatibilità, nonché la misura massima dei relativi oneri. All'inizio di ciascun anno il "Comitato agevolazioni" delibera il programma dei controlli che intende effettuare. 3. L'attività di controllo deliberata dal "Comitato agevolazioni" può essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni pubbliche competenti in materia. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo 295. 4. I risultati dei controlli effettuati sono tempestivamente trasmessi al "Comitato agevolazioni" a cura dei soggetti interessati.
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